La Commissione esteri del Parlamento europeo ha approvato una proposta di risoluzione sull’esportazione di armi (https://goo.gl/2H8yGc) che sarà sottoposta ad approvazione dell’assemblea del Parlamento il prossimo 12 settembre. Hanno votato a favore i gruppi Socialisti e Democratici, Verdi, Sinistra Europea-GUE, Alde e M5S. Due gli italiani che hanno votato a favore: Fabio Massimo Cataldo (M5s) e Brando Benifei (Pd). Lorenzo Cesa (Unione di Centro) ha votato contro, mentre Mario Borghezio (Lega) si è astenuto.

La lunga risoluzione ribadisce “la necessità urgente di embargo sulle armi per l’Arabia saudita” come già chiesto da due precedenti risoluzioni approvate dal Parlamento Europeo.
Il 12 settembre, per l’apertura dei lavori del Parlamento italiano, (in particolare alla Camera) sono calendarizzate diverse mozioni sulla guerra in Yemen, con particolare attenzione alle armi fabbricate in Sardegna e vendute all’Arabia saudita.
Il Pd si esprimerà sulla vendita di armi all’Arabia Saudita in modo difforme rispetto a quanto fatto nel Parlamento Europeo?
Ancora pochi giorni e lo vedremo.

Di sotto alcuni stralci della lunga Risoluzione approvata dalla Commissione esteri U.E. . Attenzione, non solo è rinvenibile una durissima critica ai fatti che riguardano l’Arabia Saudita e la tragica situazione in #Yemen, ma tutta la politica di export armi dell’UE è finita sul banco degli imputati.

Proposta di risoluzione del parlamento europeo sull’esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2017/2029(INI)
[…]
– viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quella del 17 dicembre 2015 sull’attuazione della posizione comune, quella del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, quella del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell’Unione europea in materia e quella del 27 febbraio 2014 sull’utilizzo di droni armati,
– considerando che gli ultimi dati mostrano che, nel periodo tra il 2012 e il 2016, i trasferimenti internazionali delle principali armi hanno raggiunto il volume più elevato rispetto a ogni altro quinquennio dalla fine della guerra fredda, superando dell’8,4 % il dato relativo al periodo 2007-2011;
– considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno un impatto sulla sicurezza umana, sui diritti umani, sulla democrazia, sul buon governo e sullo sviluppo socioeconomico; che, oltretutto, le esportazioni di armi contribuiscono a creare circostanze che costringono le persone a fuggire dai propri paesi; che ciò rende necessario un sistema di controllo delle armi rigoroso, trasparente, efficace e comunemente accettato e definito;
– considerando che gli ultimi dati mostrano che le esportazioni dall’UE a 28 nel periodo 2012-2016 ammontavano al 26 % del totale mondiale, e che l’UE a 28 nel suo complesso è pertanto il secondo maggiore fornitore di armi del mondo dopo gli Stati Uniti (33 %) e prima della Russia (23 %); che, stando all’ultima relazione del Gruppo “Esportazioni di armi convenzionali” (COARM), nel 2014 agli Stati membri dell’UE sono state concesse licenze di esportazione di armi per un valore complessivo di 94,40 miliardi di EUR;
– considerando che gli ultimi dati mostrano che le esportazioni di armi verso il Medio Oriente sono aumentate dell’86 % e rappresentano il 29 % delle esportazioni mondiali nel periodo tra il 2012 e il 2016;
– considerando che gli ultimi dati ufficiali dell’Unione indicano che, nel 2015, il Medio Oriente era per l’UE a 28 la regione più importante in termini di esportazioni di armi, con un totale di 78,8 miliardi EUR in licenze di esportazione di armi autorizzate;
– considerando che alcuni trasferimenti di armi dagli Stati membri dell’UE verso regioni e paesi instabili e a rischio di crisi sono stati utilizzati in conflitti armati o per la repressione interna; che alcuni di tali trasferimenti sarebbero stati sviati verso gruppi terroristici, ad esempio in Siria e in Iraq; che in alcuni casi le armi esportate verso taluni paesi, ad esempio l’Arabia Saudita, sono state utilizzate per conflitti come quello in Yemen; che tali esportazioni violano palesemente la posizione comune, ponendo in evidenza la necessità di un miglior controllo e di una maggiore trasparenza;
– considerando che non esiste un sistema standardizzato di verifica e di rendicontazione che consenta di stabilire se e in quale misura le esportazioni dei singoli Stati membri violino gli otto criteri, né esistono meccanismi sanzionatori se uno Stato membro procede a esportazioni in palese violazione degli otto criteri;
– considerando che il contesto della sicurezza mondiale e regionale è cambiato drasticamente, in particolare per quanto concerne il vicinato meridionale e orientale dell’Unione, mettendo in luce l’urgente necessità di migliorare e rendere più sicure le modalità di produzione delle informazioni per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione;
– considerando che alcuni Stati membri hanno recentemente sottoscritto accordi strategici sulla cooperazione militare che includono trasferimenti di grandi quantità di tecnologie di alta qualità con paesi non democratici nella regione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale;
– considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, ha invitato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad avviare un’iniziativa finalizzata all’imposizione da parte dell’UE di un embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita;
– considerando che la situazione nello Yemen, da allora, si è ulteriormente deteriorata anche a causa delle azioni militari portate avanti dalla coalizione guidata dai sauditi; che alcuni Stati membri hanno interrotto la fornitura di armi all’Arabia Saudita in ragione delle azioni da essa perpetrate nello Yemen, mentre altri hanno continuato a fornire tecnologie militari in violazione dei criteri 2, 4 6, 7 e 8;
– considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell’Unione europea in materia, ha sottolineato che i diritti umani dovrebbero essere una priorità e ha invitato gli Stati membri a trovare un accordo per una politica di esportazione più moderna, flessibile e basata sui diritti umani, soprattutto in relazione a paesi con comprovate attività di repressione interna violenta e violazioni dei diritti umani;
– considerando che la strategia globale dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza dovrebbe servire a migliorare la coerenza delle politiche sul controllo delle esportazioni di armi;
– osserva che gli Stati hanno il diritto legittimo di acquisire tecnologia militare a fini di autodifesa; sottolinea che il mantenimento di un’industria della difesa rientra nella necessità di autodifesa degli Stati membri; ricorda che una delle motivazioni alla base dell’elaborazione della posizione comune era quella di evitare che gli armamenti europei venissero utilizzati contro le forze armate degli Stati membri e di prevenire violazioni dei diritti umani e il prolungamento di conflitti armati; ribadisce che la posizione comune costituisce un quadro giuridicamente vincolante che stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono applicare nell’ambito del controllo delle esportazioni di armi e che prevede l’obbligo di valutare una domanda di licenza di esportazione tenendo conto di tutti gli otto criteri ivi elencati;
– osserva, tuttavia, che la tecnologia militare raggiunge talvolta destinazioni e utilizzatori finali che non soddisfano i criteri della posizione comune; esprime preoccupazione per il fatto che la proliferazione di sistemi d’arma in tempi di guerra e in situazioni di forte tensione politica potrebbe avere conseguenze negative sproporzionate sui civili; esprime inquietudine per quanto riguarda la corsa agli armamenti a livello globale e gli approcci militari nella risoluzione dei conflitti e dei disordini politici; sottolinea che i conflitti dovrebbero essere risolti in via prioritaria con mezzi diplomatici;
– esorta gli Stati membri e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a migliorare significativamente la coerenza dell’attuazione della posizione comune, allo scopo di rafforzare la sicurezza dei civili che soffrono a causa di conflitti e violazioni dei diritti umani nei paesi terzi come anche la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini, nonché a creare condizioni di parità per le imprese dell’UE; sottolinea in tal senso che un’applicazione coerente della posizione comune è essenziale per la credibilità dell’UE quale attore globale ispirato a un sistema di valori;
– invita gli Stati membri e il SEAE a collaborare da vicino alla prevenzione dei rischi derivanti dagli sviamenti e dall’immagazzinamento di armi, per esempio il traffico illecito di armi e il contrabbando; sottolinea il rischio di reintroduzione nell’UE delle armi esportate verso paesi terzi, attraverso il contrabbando e il traffico di armi;
– ritiene che la modalità di valutazione dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione dovrebbe contemplare un principio di precauzione e che gli Stati membri oltre a valutare se una specifica tecnologia militare possa essere utilizzata o meno a fini di repressione interna o per altri scopi indesiderati (approccio funzionale) dovrebbero anche valutare i rischi sulla base della situazione generale nel paese di destinazione (approccio di principio);
– invita gli Stati membri e il SEAE a sviluppare una strategia specifica per tutelare formalmente gli individui che denunciano pratiche di enti e imprese del settore degli armamenti che risultino contrarie ai criteri e ai principi della posizione comune;
– sottolinea l’importanza di garantire la coerenza tra tutti i regimi di controllo delle esportazioni dell’Unione, specialmente per quanto riguarda l’interpretazione dei criteri di controllo; ribadisce altresì l’importanza della coerenza tra gli strumenti di controllo delle esportazioni e gli altri strumenti di politica estera nonché gli strumenti commerciali, per esempio il sistema delle preferenze generalizzate e il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto;
– ribadisce l’effetto dannoso che l’esportazione incontrollata di tecnologie di sorveglianza informatica da parte delle imprese dell’UE può avere sulla sicurezza dell’infrastruttura digitale dell’Unione e sui diritti umani; sottolinea, al riguardo, l’importanza di un aggiornamento rapido, efficace e globale del regolamento UE relativo ai beni a duplice uso e invita il Consiglio ad adottare un calendario ambizioso in merito;
– evidenzia l’importanza di limitare efficacemente le esportazioni di armi alle imprese di sicurezza private quali utilizzatori finali e di provvedere a che tali licenze siano concesse solo quando, previ controlli approfonditi di dovuta diligenza, si stabilisca che l’impresa di sicurezza privata in questione non si sia resa colpevole di violazioni dei diritti umani; sottolinea la necessità di introdurre meccanismi di responsabilità e trasparenza al fine di garantire l’utilizzo responsabile delle armi da parte delle imprese di sicurezza private;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 1 è stato invocato 81 volte nel 2014 e 109 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze;
– ribadisce il suo invito al VP/AR ad avviare un’iniziativa dell’UE volta a imporre un embargo sulle armi nei confronti dei paesi che sono accusati di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento agli attacchi deliberati contro le infrastrutture civili; sottolinea nuovamente che la costante concessione di licenze per la vendita di armi a tali paesi costituisce una violazione della posizione comune;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 2 è stato invocato 72 volte nel 2014 e 89 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; deplora che dai dati emerga la mancanza di un approccio comune alla situazione della Siria, dell’Iraq e dello Yemen in particolare; incoraggia gli Stati membri e il SEAE ad avviare una discussione sull’estensione del criterio 2 al fine di includere indicatori della governance democratica, in quanto tali criteri di valutazione potrebbero aiutare a definire ulteriori salvaguardie contro le involontarie conseguenze negative delle esportazioni; ritiene inoltre che un approccio più di principio alla valutazione dei rischi permetterebbe di concentrarsi sul rispetto generale del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani da parte del destinatario;
– ritiene che le esportazioni all’Arabia Saudita violino almeno il criterio 2 visto il coinvolgimento del paese nelle gravi violazioni del diritto umanitario accertato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite; ribadisce il suo invito del 26 febbraio 2016 relativo alla necessità urgente di imporre un embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 3 è stato invocato 99 volte nel 2014 e 139 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; sottolinea la necessità di valutare, nell’ambito del criterio 3, i recenti trasferimenti di armi da parte degli Stati membri verso soggetti non statali, compresa la prestazione di assistenza tecnica e di addestramento, alla luce dell’azione comune 2002/589/PESC sul contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere; ricorda che l’azione comune afferma che nessuna arma portatile o leggera dovrebbe essere trasferita dagli Stati membri a soggetti non statali;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 4 è stato invocato 57 volte nel 2014 e 85 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; deplora che la tecnologia militare esportata dagli Stati membri venga utilizzata nel conflitto nello Yemen; esorta gli Stati membri a conformarsi alla posizione comune in maniera coerente sulla base di un’approfondita valutazione dei rischi a lungo termine;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 5 è stato invocato 7 volte nel 2014 e 16 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; ricorda che tale criterio fa riferimento agli interessi in materia sicurezza degli Stati membri e dei paesi alleati, pur riconoscendo che tali interessi non possono incidere sull’osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 6 è stato invocato 6 volte nel 2014 per rifiutare il rilascio di licenze, mentre non è stato notificato alcun rifiuto per il 2015; manifesta la propria preoccupazione per le notizie di sviamento di esportazioni di armi dagli Stati membri verso soggetti non statali, compresi gruppi terroristici, e avverte che tali armi potrebbero essere utilizzate contro civili, all’interno e all’esterno del territorio dell’Unione; ribadisce l’importanza di controlli più serrati su queste esportazioni di armi per l’adempimento degli impegni internazionali relativi alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;
– esprime preoccupazione per i possibili sviamenti delle esportazioni di armi all’Arabia Saudita e al Qatar verso attori armati non statali in Siria, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, ed esorta il COARM ad affrontare la questione con urgenza; riconosce che la maggior parte delle armi nelle mani dei ribelli e dei gruppi terroristici proviene da fonti non europee; – osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 7 è stato invocato 117 volte nel 2014 e 149 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; manifesta la propria preoccupazione, tra l’altro, per i presunti sviamenti di esportazioni di armi portatili e di armi leggere dagli Stati europei verso alcune destinazioni da cui tali esportazioni sono state poi sviate per approvvigionare attori non statali e altri utilizzatori finali che violano la posizione comune in paesi quali la Siria, l’Iraq, lo Yemen e il Sud Sudan; mette in risalto l’urgente necessità di basare le valutazioni del rischio di sviamento su elementi che vadano oltre la semplice assunzione di impegni da parte di uno Stato destinatario in un certificato di destinazione finale; sottolinea l’esigenza di mettere a punto efficaci meccanismi di controllo post-spedizione che assicurino che le armi non vengano riesportate verso utilizzatori finali non autorizzati; evidenzia il potenziale ruolo che il SEAE potrebbe svolgere nel sostenere gli sforzi degli Stati membri in tale ambito;
– osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 8 è stato invocato una volta nel 2014 per rifiutare il rilascio di licenze, mentre non è stato notificato alcun rifiuto per il 2015; riconosce che una migliore applicazione del criterio 8 potrebbe contribuire in modo determinante alla coerenza delle politiche dell’UE in materia di obiettivi di sviluppo e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo 16.4; invita gli Stati membri e il SEAE ad aggiornare il manuale per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio al riguardo e a concentrarsi sul potenziale danno allo sviluppo arrecato dall’uso di armi;
– chiede agli Stati membri e al SEAE di introdurre un nuovo criterio nella posizione comune al fine di garantire che, al momento della concessione delle licenze, si tenga debitamente conto del rischio di corruzione in relazione alle esportazioni;