Il T.A.R. Sardegna accoglie definitivamente il ricorso “salva Lepri e Pernici sarde”!

Il T.A.R. Sardegna, con sentenza Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65, ha accolto definitivamente il ricorso presentato dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, grazie al prezioso operato dell’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, contro il decreto Assessore difesa ambiente R.A.S. n. 25/15746 del 21 luglio 2017 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2017-2018, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara).

In precedenza, con l’ordinanza cautelare n. 308/2017 del 15 settembre 2017, aveva sospeso gli effetti del calendario venatorio relativamente alla caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda.

Il provvedimento annullato prevedeva per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).

La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda era stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.

Inoltre, con nota prot. n. 32236/T-A11 del 30 giugno 2017 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) aveva fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2017-2018 e aveva chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda, proprio per la mancanza di dati sulla consistenza delle rispettive popolazioni. Tali richieste erano state fatte anche dalla Provincia di Nuoro e dalla Provincia di Oristano.

Inoltre, la stessa Regione autonoma della Sardegna ha dichiarato il conclamato stato di grave siccità ed eccezionale avversità atmosferica con la deliberazione Giunta regionale n. 30/37 del 20 giugno 2017 e ci vuol poca immaginazione per comprendere quali danni possa aver arrecato alla fauna selvatica, per giunta acuiti da disastrosi incendi estivi che han portato a esser percorsi dal fuoco in Sardegna nei primi 7 mesi del 2017 circa 9 mila ettari a causa di 2.150 incendi, di origine dolosa o colposa.

Tutti questi argomenti hanno trovato pieno accoglimento da parte dei Giudici amministrativi sardi.

Respinte tutte le eccezioni procedurali, sono state respinte tutte le fantasiose e non dimostrate affermazioni di parte regionale e venatoria riguardo la resistenza di Lepri e Pernici a siccità e incendi (“Addirittura si ritiene, a sostegno della mancata diminuzione dei capi, che quest’anno vi sarebbe stato ‘un aumento’ di pernici e di lepri; e che sarebbero solo i cacciatori ed i loro cani ad essere danneggiati dalla siccità”), palesemente smentite dai pareri tecnico-scientifici dell’I.S.P.R.A.

Molto chiaro il T.A.R. Sardegna: “il nucleo essenziale e fondamentale della controversia è costituito dalla mancanza di adeguati ed appropriati ‘monitoraggi faunistici’, a monte della decisione di includere anche queste due specie sensibili (lepre e pernice sarda) nel Calendario 2017/2018. Studi e rilevazioni che, coinvolgendo scelte inerenti specie particolarmente protette, costituiscono il necessario presupposto squisitamente scientifico per poter ammettere la previsione di cacciabilità. Gli accertamenti/monitoraggi, necessariamente preventivi, che costituiscono adempimenti comunque necessari in via ordinaria, e che, ancor più, lo sono in riferimento ad un’annata (2017) caratterizzata da gravi fenomeni che hanno influito pesantemente a livello ambientale (come quelli accertati di siccità ed incendi, ritenuti da ISPRA fattori rilevanti in termini di causa/effetto, con riduzione degli esemplari e con difficoltà riproduttive). Dunque elementi che hanno prodotto evidenti ripercussioni sul territorio, producendo effetti a livello di difficile sopravvivenza della fauna selvatica”.

L’attività istruttoria svolta dalla Regione autonoma della Sardegna è risultata estremamente carente: “La decisione in sede di Calendario 2017/18, benchè restrittiva (2 giornate), è stata assunta nonostante mancassero i (necessari) monitoraggi, con acquisizione dei dati presupposti, che costituivano elementi <imprescindibili> per poter assumere la valutazione di ammissibilità, con, determinazione, qualora ritenuta compatibile, del ‘congruo’ e ridotto prelievo. In assenza di specifici censimenti , per tali specie, l’autorizzazione alla caccia delle due tipologie “sensibili” (lepre e pernice sarda), riconosciute in diminuzione, ancorchè compiuta con modalità limitate, risulta priva della adeguata e necessaria istruttoria richiesta. Con affievolimento della tutela ambientale-faunistica e rafforzamento delle facoltà concesse ai cacciatori. Inoltre la decisione assunta in sede di Calendario venatorio, si pone anche in contrasto con il prevalente e generale <principio di precauzione>, che deve applicarsi in materia tutela ambientale, per disposizioni nazionali ed ancor prima comunitarie”.

La conclusione non può che essere questa: “In definitiva l’ammissione, in sede di Calendario, di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l’ 1 ottobre 2017), si pone quindi in contrasto con la posizione assunta dall’organo tecnico (ISPRA). Dunque, nell’attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, andava privilegiata, per queste due tipologie, la tesi della sospensione (con divieto temporaneo di prelievo) della caccia, in applicazione diretta del parere ISPRA e del principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale, compresa la sfera venatoria”.

Il principio giurisprudenziale è netto e chiaro: in assenza di puntuali dati scientifici relativi ai monitoraggi faunistici, non può essere consentita la caccia anche a specie faunistiche astrattamente cacciabili (come la Lepre sarda e la Pernice sarda).

Il T.A.R. Sardegna ha anche disposto la condanna di Regione autonoma della Sardegna e Associazioni venatorie intervenienti (Libera Associazione Sarda della Caccia, Federazione Italiana della Caccia – Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia Pesca Ambiente) al pagamento delle spese legali (3 mila euro) in favore del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

Un’ultima considerazione: la Giunta Pigliaru – e in particolare l’Assessore della difesa dell’ambiente Donatella Emma Ignazia Spano – ha avuto un’occasione d’oro, servita su un piatto d’argento, per fare bella figura senza fatica: bastava sospendere la caccia a Lepri e Pernici sulla base della criticissima situazione ambientale. Eppure l’Assessore Spano non ha nemmeno degnato di risposta la documentata richiesta (3 agosto 2017).