Il Tribunale dell’Ue, nella sua sentenza odierna, respinge integralmente i ricorsi di Italia, Irlanda e Francia, confermando una decisione della Commissione europea sugli aiuti di stato, che prevede il rimborso di aiuti illegali erogati alle imprese Alcan, Aughinish ed Eurallumina, quest’ultima con sede in Sardegna.

Le autorità dei tre Paesi hanno perciò l’obbligo di sospendere l’erogazione degli aiuti compatibili a favore dei beneficiari fino a quando questi non avranno rimborsato gli aiuti considerati incompatibili.

Con la decisione “allumina II” la Commissione europea stabiliva che le esenzioni fiscali per gli oli combustibili pesanti concessi per la produzione di allumina costituiscono aiuti di Stato, dal momento che in tutti e tre gli Stati tali esenzioni sono altamente selettive e favoriscono, nella pratica, solo un’impresa e un settore (ossia l’industria della produzione di allumina).

Nella stessa decisione l’Esecutivo comunitario stabiliva che l’80% del valore delle esenzioni fiscali nel periodo a partire dal primo gennaio 2004 è compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato.

Ma poiché i beneficiari non hanno sottoscritto accordi vincolanti per migliorare la loro efficienza in campo ambientale, la Commissione Ue ha ritenuto che, in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, il restante 20% si configuri come aiuto di Stato illegale ed ha pertanto ordinato ai tre Paesi di chiedere il rimborso di tali somme alle imprese beneficiarie Alcan, Aughinish ed Eurallumina.