Non si applica retroattivamente il ddl sicurezza ‘bis’ voluto dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini (dl 4 ottobre 2018 n. 113) ed entrato in vigore il 5 ottobre 2018 con l’introduzione di norme più rigide in tema di immigrazione e sicurezza urbana. Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione, dopo orientamenti contrastanti tra gli stessi ‘ermellini.

Occasione del verdetto chiarificatore – richiesto dagli stessi supremi giudici – è stato il ricorso del Viminale contro tre casi di concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari.

Il solo dato di essersi socialmente ed economicamente inseriti nella società italiana non è sufficiente per dare ai migranti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, affermano inoltre le Sezioni Unite della Cassazione dando ragione al Viminale – guidato da Matteo Salvini quando il ricorso é stato depositato – che sosteneva che i permessi non possono essere concessi sulla base del solo elemento dell’integrazione e che invece occorre comparare anche la “specifica compromissione” dei diritti umani nel paese di origine di chi richiede il permesso di soggiorno in Italia.