“Abbiamo appreso oggi della deliberazione citata, con la quale la Sezione di controllo ha rigettato l’Accordo per l’applicazione del CCRL del Comparto Regione al personale di Forestas, firmato dal Coran e da una maggioranza di OO.SS. il 29 aprile scorso, sostenendo di ‘avere accertato l’illegittimità della procedura di sottoscrizione’. Leggendo la delibera, abbiamo preso atto che, in sostanza, la Sezione (‘viste le segnalazioni di irregolarità pervenute…’), ha ritenuto non corretta la procedura seguita per accertare la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali, per il fatto che la stessa ha considerato il solo dato associativo (quindi le deleghe rilasciate dai dipendenti) e non anche il dato elettorale relativo alle elezioni delle Rsu. Questa motivazione lascia allibiti, perché ignora in maniera inconcepibile tutto il percorso che ha portato il Coran e le Oo.Ss. interessate a definire (con uno specifico Accordo del 2 marzo scorso) un metodo per l’accertamento della rappresentatività, utile in primo luogo ad individuare le sigle titolari del diritto di partecipare alla trattativa, ed in secondo luogo a valutarne il peso ai fini dell’accertamento del quorum necessario per validare l’Accordo”, è quanto si legge in una nota stampa delle segreterie regionali Uila e Uil Fpl Comparto Regione in relazione al contratto Forestas.

“La Corte dei Conti ha infatti ritenuto di rigettare un Accordo di portata storica, che riguarda oltre 5 mila lavoratori e le loro famiglie, che chiude una vicenda di anni e risolve lunghi contenziosi anche giudiziari, alla vigilia tra l’altro dell’inizio della campagna antincendio boschivo nella quale il personale di Forestas svolge un ruolo fondamentale, sulla base di un aspetto estremamente discutibile sotto vari punti di vista, sia di tipo giuridico generale, sia (ancor di più) per la specifica situazione di cui l’Accordo è l’epilogo. In buona sostanza, infatti, c’è in primo luogo giurisprudenza consolidata (a livello di Cassazione) che riconosce la legittimità del calcolo della rappresentatività sul solo dato associativo quando non sia disponibile il dato elettorale Rsu, c’è in secondo luogo il fatto che le ultime elezioni RSU nel Comparto Regione si sono svolte nel novembre 2015 e che i dati relativi hanno (per legge e per contratto) validità tre anni, e quindi sono ampiamente scaduti, c’è in terzo luogo il fatto che presso l’Agenzia Forestas le elezioni Rsu non si sono mai tenute, ed infine, c’è l’Accordo stipulato il 2 marzo scorso proprio sulla questione della rappresentatività, tenendo conto, tra l’altro, di due sentenze del Tribunale del Lavoro di Cagliari, che stabilivano il diritto a partecipare alla contrattazione per tutte le sigle rappresentative sia del Comparto Regione che del Comparto Forestas, in base (guarda un po’) al possesso del 5% della rappresentatività, evidentemente sul solo dato associativo”, prosegue il comunicato.

“Aggiungendo che da alcuni anni il Coran e le Oo.Ss. del Comparto Regione hanno definito la rappresentatività sul solo dato associativo, senza che alcuna sigla abbia contestato quel criterio, e che la Corte dei Conti ha certificato di recente almeno due Accordi Coran-Oo.Ss. con la stessa rappresentatività (regime per le Unità di Progetto e integrazione Fondo Posizione della Protezione civile), riteniamo inqualificabile la decisione assunta, ci riserviamo di valutare tutte le possibili azioni (anche legali) per contestarla, e chiediamo con forza alla Politica sarda di agire con la massima decisione per impedire che la volontà della maggioranza dei lavoratori e dei sindacati che li rappresentano, venga annullata con iniqui artifici”, concludono le sigle.