Non c’è più tempo da perdere bisogna convocare subito un tavolo tecnico “per risolvere tutte le posizioni non soddisfatte che hanno i requisiti per usufruire dei ristori della siccità del 2017”. È quanto chiede Coldiretti Sardegna con una lettera inviata dai propri avvocati alla Regione e alle agenzie Argea e Laore.

Dopo aver ripercosso l’iter burocratico con il quale sono stati programmati i ristori compresa la legge regionale 22 del 2020 che consente di recuperare con il de minimis le domande di quelle aziende che avendo subito danni non rispettavano in istruttoria le condizioni Ue.

In modo dettagliato Coldiretti Sardegna evidenzia tutti i casi estromessi erroneamente dai ristori. “Molti agricoltori hanno subìto un conclamato danno dalle tardive erogazioni (quando vi sono state), altre pur rientrando palesemente nelle condizioni non hanno potuto beneficiare dei relativi proventi “pieni” proporzionati al danno subito, ma solo nella misura de minimis che in molti casi è inferiore a quella dovuta e che, comunque, va ad erodere la quota “triennale” di cui ogni impresa agricola può fruire per le più disparate voci di contribuzione pubblica”.

Coldiretti Sardegna inoltre, anche alla luce dei dati presentati le settimane scorse in Commissione Attività produttive da Argea e Laore, evidenzia tutti i casi delle domande che pur avendo i requisiti non sono state liquidate.

“A fronte di 22.603 richieste ricevute – continua Coldiretti Sardegna -, Argea ne ha processato solo 9.318 valutandone ben 6.871 inammissibili, irricevibili o non liquidabili. Ebbene le 6.871 pratiche “archiviate” da Argea (come non ammissibili o non liquidabili) dovevano essere liquidate ai sensi della normativa de minimis ma non sono invece mai state prese in carico da Laore per una “nuova” valutazione, né riesaminate da Argea”.

Nell’ambito delle numerosissime richieste valutate inammissibili da Argea (3.174) e da Laore (4.372), un elevato numero è relativo al fatto che all’atto di presentazione della domanda erano prive di “certificazione di regolarità contributiva” – DURC. Ebbene tale valutazione di “non ammissibilità” è stata frutto di un errore interpretativo del relativo bando, il quale, all’art.5, tra le “condizioni di ammissibilità” si era limitato a prevedere che le imprese richiedenti risultassero “in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS” e, dunque, che fossero regolarmente iscritte, ai fini previdenziali, all’Istituto previdenziale nazionale.

“La corretta interpretazione – evidenzia nel documento Coldiretti Sardegna – si ricava anche dalla insussistenza di norme di carattere generale o particolare che prevedano la “regolarità contributiva” quale condizione di ammissibilità per la presentazione di una domanda di contributi pubblici, nonché dal concetto specifico di “calamità naturale” che – per essere riconosciuta – prevede proprio la sussistenza di gravi conseguenti difficoltà economiche in capo ai soggetti danneggiati, tra i quali, sovente quella nel ritardo dei pagamenti dovuti ai fini previdenziali. Esiste invece un generale principio di non liquidabilità dei predetti contributi fino al momento in cui il beneficiario non si metta in regola col versamento dei citati contributi con la consegna di un DURC “regolare”.

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