Niente rinnovo della patente speciale perché “inidonea” alla guida. È successo a una donna disabile residente dell’Oristanese, che ha fatto quindi ricorso al Tar Sardegna per far valere le sue ragioni.

Il suo avvocato, Paolo Ruggeri, ha sostenuto che la commissione medica dell’Asl locale aveva operato un automatismo tra il provvedimento del beneficio dell’accompagnamento e l’inidoneità alla guida.

Così il Tar ha accolto il ricorso, riportando un parere del 2016 della Direzione generale della Prevenzione sanitaria. “Non si ravvisa un’incompatibilità assoluta tra l’indennità di accompagnamento e la titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale”, si legge nel documento.

“Se la patologia della persona richiedente la patente di guida, seppure beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata”, va avanti il Tar.

La commissione medica dell’Asl locale avrebbe infatti dovuto effettuare una valutazione sulla base della patologia caso per caso.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Tar pubblicata il 9 dicembre, la commissione medica locale dovrà valutare l’idoneità o meno alla guida secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

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