Si è concluso ieri, venerdì 2 luglio, il procedimento contro la stabilizzazione degli operai ex semestrali dell’Agenzia Forestas. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo ha respinto.

Gli operai in questione avevano lavorato per anni alle dipendenze dell’Ente Foreste prima, e dell’Agenzia Forestas poi, assunti con contratto agricolo a tempo determinato della durata di sei mesi. La vertenza si è protratta negli anni, per poi subire un’accelerazione nel 2019 quando il Tribunale di Nuoro ha condannato l’Agenzia dichiarando l’illegittimità dell’apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati. Per mesi l’impossibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato, e quindi la paura della non assunzione, aveva impegnato la Uila nella lotta per la stabilizzazione. La regione si era quindi attivata per risolvere definitivamente la vertenza, avviando una procedura diretta all’estensione a tempo indeterminato dei contratti degli operai, fino ad allora assunti con contratti precari. La vertenza, che ha interessato più di mille lavoratori, si era conclusa positivamente a febbraio 2020, grazie ad un lavoro congiunto delle Organizzazioni Sindacali e degli Assessorati competenti.

A seguito della decisione però, un gruppo di lavoratori che avevano svolto attività lavorativa con vari contratti a tempo determinato trimestrali alle dipendenze dell’Agenzia, ha presentato un ricorso al Tar contro la stabilizzazione dei colleghi semestrali, lamentando la mancata assunzione“, scrive in una nota la segretaria generale della Uila Sardegna, Gaia Garau.

Uila e Fpl – Uil sono intervenute opponendosi al ricorso tramite un lavoratore rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli e Caterina Usala.
Ieri è arrivata la sentenza “tanto attesa” dal sindacato e dai lavoratori. Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, e (parole del TAR) non sarebbe potuto essere diversamente. Di fatti la peculiare procedura di stabilizzazione, indetta da Forestas, era diretta solo in favore degli operai titolari di contratti di lavoro semestrali, reiterati, con un maturato di almeno trentasei mesi. L’Agenzia ha difatti applicato la L.R. 43/2018 come modificata dalla 6/2019 che riserva l’assunzione agli operai, assunti a termine, con contratti di almeno sei mesi. I ricorrenti, invece erano titolari di contratti di lavoro ‘trimestrali’, reiterati sì, ma per un periodo inferiore a trentasei mesi e dunque, in ogni caso, non sarebbero potuti rientrare nella procedura di stabilizzazione.

La decisione del Tar mette finalmente il punto alla vicenda, risolvendo uno dei problemi che negli anni hanno interessato l’Agenzia Regionale“. Uila e Fpl – Uil, “che hanno seguito con attenzione e preoccupazione l’evolversi della vicenda, fino ad opporsi direttamente nel ricorso, oggi non possono che esprimere entusiasmo e soddisfazione“.

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