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Con Ordinanza n. 51 dell’11.06.2021, il Comune di Quartu ha provveduto ad attivare durante la stagione estiva uno specifico ‘Piano di prevenzione contro l’inquinamento acustico’, con particolare riguardo alla zona costiera.

Ecco in cosa consiste:  

– controllo preventivo della regolarità amministrativa delle attività economiche (quale attività principale rispetto a quella integrativa di spettacolo e di trattenimento musicale in quanto complementare e subordinata ad essa);

– controllo della documentazione relativa alla compatibilità acustica ambientale, che costituisce requisito obbligatorio, in tutti i casi in cui l’attività sia sede di intrattenimenti e manifestazioni musicali o canore, supportate da strumenti musicali e impianti elettroacustici e, quindi, di potenziali fonti sonore disturbanti;

– monitoraggio e controllo ambientale finalizzato alla verifica della conformità acustica delle sorgenti sonore specifiche ai limiti di emissione stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale;

Inoltre, durante la stagione estiva per lo svolgimento di attività di spettacolo e di intrattenimento presso le strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande ubicate lungo il territorio costiero, con particolare riguardo al lungomare Golfo di Quartu, si prevede che possano essere rilasciate autorizzazioni in deroga ai valori di emissione fissati dall’art. 2 della legge 447/95 e dal Piano comunale di Classificazione Acustica, in misura non superiore a 10 dB (A) oltre i limiti indicati nello stesso piano, nella fascia oraria diurna ed in quella notturna, per un numero massimo di dieci giorni, in ogni caso non consecutivi.

Si avvisa che per tutta la durata della stagione estiva saranno intensificati i controlli sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, con particolare riguardo alla zona costiera. Gli operatori economici interessati a svolgere spettacoli, intrattenimenti o altre attività rumorose similari presso le proprie strutture sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia acustica. Per l’inosservanza della disciplina in materia acustica, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti in materia, si procederà all’applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive contemplate dalle norme indicate nel testo dell’ordinanza di seguito sinteticamente indicate:

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione verranno adottati dai competenti Organi comunali provvedimenti comportanti l’inibitoria parziale o totale delle attività rumorose, la sospensione dell’utilizzo delle attrezzature/impianti rumorosi fino alla dimostrazione dell’avvenuta bonifica acustica, atta a ricondurre l’attività al rispetto dei limiti acustici vigenti.

Inoltre, le violazioni alla disciplina in materia acustica, costituendo inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione di Polizia Amministrativa, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17 bis, 17 ter e 17 quater del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) in relazione all’art.9 T.U.L.P.S, compresa la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi, contestualmente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione.